Art. 13.
(Riduzione dell'aliquota IVA).

      1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui fonogrammi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota sono tenuti a realizzare almeno una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.

 

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      2. All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la specifica competenza di valutare ed eventualmente sanzionare comportamenti contrari alle disposizioni di cui al comma 1.
      3. È altresì ridotta al 4 per cento l'aliquota IVA sull'acquisto di strumenti musicali.